ATTENZIONE: IL PRESENTE STATUTO NON È PIÙ IN VIGORE. IL NUOVO STATUTO È DISPONIBILE ALL’INDIRIZZO https://www.sguazzi.org/lo-statuto

ARTICOLO 1
Costituzione e sede

È costituita l’Associazione denominata “Sguazzi”, presso la Biblioteca Civica, via Matteotti, 1 – 24046 Osio Sotto (BG). E’ prevista la possibilità di costituire sedi operative presso le località di svolgimento delle attività dell’Associazione.
L’organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91 e della L.R. 01/2008, che le attribuisce la qualifica di “Organizzazione di volontariato”.


ARTICOLO 2
Carattere dell’Associazione

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
Gli iscritti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri iscritti che con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.


ARTICOLO 3
Obiettivi dell’Associazione

Sguazzi riconosce il valore primario e irrinunciabile del concetto di persona indipendentemente dalle sue condizioni di vita (fisiche psichiche e sociali) e lavora alla costruzione dei contesti e dei presupposti volti a favorire in ciascuno la realizzazione della propria umanità.
A partire da questo, si propone di:

  • abitare la trasformazione sociale interpretandone l’evoluzione e riconoscendo situazioni di fragilità e discontinuità;
  • favorire la sperimentazione culturale e la ricerca di soluzioni innovative e progettuali rispetto alle sollecitazioni proposte dall’ambiente;
  • valorizzare e facilitare le opportunità di accesso a situazioni di benessere, mediante la costruzione, lo sviluppo e la cura di relazioni interpersonali.

L’organizzazione si avvale dell’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. Tutto ciò per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo articolo 4.


ARTICOLO 4

Oggetto

Sguazzi riconosce alla qualità delle relazioni sociali ed interpersonali un ruolo fondamentale per la riduzione delle barriere che impediscono, rallentano o limitano l’accesso alla cura, al benessere, ai servizi e alle informazioni.

A partire da questo sperimenta attività e interventi a favore di diverse condizioni di disagio.
In particolare si propongono:

  • attività ludico – relazionale in acqua;
  • attività che favoriscano l’integrazione sociale perseguendo l’autonomia nell’apprendimento scolastico di bambini in condizione di svantaggio;
  • attività aggregative e culturali in chiave innovativa interpretando i concetti di svantaggio, fragilità, benessere e relazione sociale;
  • organizzazione e coordinamento di iniziative ludiche, sportive e culturali, finalizzate all’aggregazione, alla sensibilizzazione e alla promozione di principi di corresponsabilità sociale e tutela ambientale;
  • la promozione di esperienze di confronto culturale e condivisione storico-sociale tra Paesi favorendo un accesso alle informazioni più democratico, trasparente, e consapevole e perseguendo la riduzione delle barriere tecnologiche che comprimono questo diritto (digital divide).

In funzione dei bisogni rilevati nel corso della vita dell’associazione, oltre a quelle elencate, potranno definirsi anche altre attività.


ARTICOLO 5

Adesione all’Associazione

Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che, condividendone il carattere e gli scopi, ne fanno specifica richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo (Amici del Presidente).
Il numero degli aderenti è illimitato.
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
L’adesione all’Associazione va rinnovata entro il 28 febbraio di ogni anno.
L’adesione all’Associazione garantisce il diritto di voto nell’Assemblea Generale, così come il diritto a proporsi quale candidato alla carica di Amico del Presidente.
L’adesione all’associazione non ammette partecipazione temporanea.
Le prestazioni degli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari.


ARTICOLO 6

Decadenza, esclusione, recesso

Lo status di aderente all’Associazione può venir meno:

  • per decesso;
  • per esclusione, su delibera degli Amici del Presidente, in seguito a comportamenti che configurino gravi violazioni:
    1. degli scopi del presente statuto;
    2. degli obblighi eventualmente assunti verso l’Associazione;
    3. della legge, nell’esercizio dell’attività associativa;
    4. per decadenza, in caso di mancato rinnovo dell’adesione;
    5. per dimissioni volontarie.

In seguito ad esclusione, è ammesso ricorso all’Assemblea degli Aderenti, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.


ARTICOLO 7

Diritti e doveri degli Aderenti

Gli aderenti possono eventualmente essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo.

Gli aderenti hanno diritto:

  • di partecipare alle Assemblee e di votare;
  • di conoscere i programmi (attraverso comunicazioni periodiche e grazie all’aggiornamento costante del sito internet) con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
  • a versare eventuale contributo annuale stabilito dall’Assemblea ove previsto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.


ARTICOLO 8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Gruppo di Coordinamento;
  • i Responsabili di Progetto;
  • gli Amici del Presidente e i supplenti;
  • il Presidente.


ARTICOLO 9

L’Assemblea

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i partecipanti all’attività dell’Associazione.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria su iniziative degli stessi o, dopo averle valutate, per discutere problematiche/questioni portate da uno o più volontari.
La convocazione straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo (Amici del Presidente) o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea Straordinaria viene altresì convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea Generale verrà effettuata mediante convocazione individuale e con metodi che possano garantire la più ampia diffusione dell’informazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e delibera a maggioranza dei votanti presenti.
Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati, anche per quelli assenti o dissenzienti.
L’ordine del giorno e la successione degli interventi durante l’Assemblea Generale devono essere approvati dal Presidente e dagli AdP.

L’Assemblea:

  • ascolta, discute e valuta le relazioni dei Responsabili di Progetto;
  • vota le linee guida dell’Associazione;
  • vota a maggioranza le mozioni e le raccomandazioni;
  • discute e approva il bilancio economico e sociale (preventivo e consuntivo);
  • approva le richieste di modifica dello statuto in presenza di almeno tre quarti degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • individua le candidature per gli Amici del Presidente;
  • elegge gli Amici del Presidente.

L’Assemblea ha un ruolo propulsivo e centrale per la vita dell’Associazione. Deve perciò essere calendarizzata per tempo e promossa attraverso una costante opera di stimolo formativo e informativo, mediante l’impiego di mezzi opportuni ed efficaci.


ARTICOLO 10

Gli Amici del Presidente

Il gruppo degli Amici del Presidente è costituito da 7 persone più, al massimo, 2 supplenti eletti a maggioranza dall’Assemblea Generale. Essi rappresentano il Consiglio Direttivo.
Per eleggere gli Amici del Presidente si esprimono un numero di preferenze pari al numero dei posti vacanti.
All’interno del gruppo viene nominato il Vice Presidente e il Tesoriere, con carica annuale.
Gli Amici del Presidente:

  • hanno un mandato di massimo 3 anni, rinnovabile consecutivamente al massimo una volta;
  • a termine del rinnovo del mandato, possono ricandidarsi a distanza di almeno 1 anno dalla fine dello stesso;
  • si riuniscono con frequenza mensile; in via straordinaria su indicazione del Presidente o di un terzo dei componenti;
  • eleggono con il metodo del consenso il Presidente;
  • eleggono a maggioranza il Vice Presidente e il tesoriere
  • per maggioranza hanno potere di veto sulle proposte e sui progetti raccolti e presentati dal Presidente;
  • hanno funzioni consultive e di proposta;
  • hanno il dovere di rappresentare le idee e le filosofie dell’Assemblea;
  • basano il loro lavoro sulle idee e sugli stimoli provenienti dal Gruppo di Coordinamento;
  • sono in possesso di ogni informazione di cui sia in possesso il Presidente (alta comunicabilità);
  • le riunioni sono valide in presenza della maggioranza delle persone elette;
  • hanno la facoltà di decidere di aderire o meno, dopo i dovuti approfondimenti e il necessario confronto con l’associazione attraverso il gruppo di coordinamento, ad iniziative/proposte interne/esterne inerenti a problematiche più ampie rispetto alla propria attività di volontariato e in particolare possono prendere posizione a nome di Sguazzi e quindi dei singoli soci che ne fanno parte, su questioni civiche, etiche, sociali e politiche.


ARTICOLO 11

I supplenti

I supplenti:

  • sono i primi due eventuali candidati non eletti dall’Assemblea Generale;
  • rimangono in carica un anno e hanno un ruolo di affiancamento al lavoro del direttivo, pur non avendo potere di voto;
  • in caso di dimissioni di uno degli AdP il primo tra i supplenti eletti subentra con poteri di voto fino all’Assemblea Generale successiva;
  • non sono previsti per i supplenti limiti al numero di ricandidature.


ARTICOLO 12

Il Presidente

Il Presidente:

  • viene eletto con il metodo del consenso dagli Amici del Presidente;
  • ha un mandato di 2 anni rinnovabile consecutivamente al massimo per 2 volte;
  • allo scadere del mandato di Presidente rientra per almeno un anno come “consigliere di diritto” per facilitare il passaggio di consegne al nuovo direttivo;
  • è responsabile di tutte le attività dell’Associazione;
  • rappresenta l’Associazione nei rapporti con l’esterno anche riguardo l’apertura e la gestione di conti correnti bancari o postali;
  • organizza la parte burocratico/amministrativa direttamente o delegando altri all’interno dell’associativo;
  • approva i progetti che vengono presentati, dopo una consultazione con gli AdP.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti all’organizzazione, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
In caso di dimissione anticipata del Presidente il Vice Presidente ne prende le veci previa delibera degli Amici del Presidente, fino alla successiva Assemblea Generale.


ARTICOLO 13

Il Gruppo di Coordinamento

Il Gruppo di Coordinamento:

  • è un gruppo a libera partecipazione;
  • è accessibile a chiunque abbia bisogno di presentare/esprimere critiche o riflessioni;
  • è il luogo per il confronto e lo sviluppo dei vari progetti;
  • è il luogo dove poter raccogliere spunti di riflessione sul senso complessivo delle attività per poter dare indicazioni all’Assemblea;
  • si riunisce su richiesta di uno o più aderenti con notifica obbligatoria al Presidente;
  • relaziona con continuità agli AdP.


ARTICOLO 14

I Responsabili di Progetto

L’attività dell’Associazione viene svolta mediante la realizzazione di singoli progetti. Ciascun progetto ha un Responsabile che risponde direttamente dell’organizzazione, dello svolgimento e delle finalità verso il Presidente dell’Associazione.

  • Può diventare Responsabile di Progetto qualunque socio, previa approvazione del Presidente, voglia rendersi responsabile di un’azione/progetto/attività compatibile con quelle dell’Associazione;
  • il responsabile di progetto ha una carica di al massimo tre anni, rinnovabili per una sola volta; al termine del rinnovo del mandato può riproporsi a distanza di almeno due anni;
  • ogni RdP deve individuare un suo vice che lo affianchi nella conduzione del progetto e lo sostituisca nel caso di impedimento;
  • il Responsabile può delegare parti di lavoro, per esempio per la redazione del bilancio economico e sociale;
  • l’esistenza del singolo progetto è strettamente legata alla disponibilità di un Responsabile di Progetto; se questa figura dovesse venire meno il progetto, dopo una fase di valutazione sul futuro del progetto stesso, sarà da ritenersi concluso;
  • la responsabilità del progetto verso l’esterno dell’organizzazione è da attribuirsi comunque al Presidente;

ARTICOLO 15
Il segretario

A supporto dell’attività degli Amici del Presidente viene nominato un Segretario con compiti di caratterere amministrativo/burocratico.
Il Segretario può essere un aderente o un esterno all’Associazione. Solo in quest’ultimo caso è possibile prevedere una remunerazione per il lavoro da esso svolto a favore dell’Associazione.

ARTICOLO 16
Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione.


ARTICOLO 17

Patrimonio ed Esercizi Sociali

L’Associazione, basata sull’operato volontario e gratuito dei suoi aderenti, trae le riserve economiche per lo svolgimento della propria attività da:

  • quota associativa volontaria e contributi degli aderenti;
  • contributo di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • entrate derivanti da campagne di finanziamento.

L’Associazione può assumere obbligazioni, stipulare contratti, valersi della collaborazione di dipendenti o professionisti regolarmente retribuiti, per lo svolgimento di attività collegate all’attività prevalente dell’Associazione.

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, a cura degli AdP, il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
I bilanci devono essere approvati dall’Assemblea generale entro 4 mesi dal termine dell’anno di esercizio.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.
Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente. Il Presidente può delegare un altro componente degli Amici del Presidente per l’esecuzione di operazioni finanziarie.

ARTICOLO 18
Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione viene eseguito per la volontà espressa nell’Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In caso di scioglimento il Patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo quanto disposto dall’art.5, comma 4 della legge 266/91, secondo le indicazioni dell’Assemblea.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

ATTENZIONE: IL PRESENTE STATUTO NON È PIÙ IN VIGORE. IL NUOVO STATUTO È DISPONIBILE ALL’INDIRIZZO https://www.sguazzi.org/lo-statuto